Art. 16
Principi del finanziamento nell'ambito del piano per l'Ucraina
In vigore dal 29 feb 2024
Principi del finanziamento nell'ambito del piano per l'Ucraina
1. Il piano per l'Ucraina delinea il programma di riforme e investimenti dell'Ucraina, inserito in un quadro di politica economica e di bilancio e volto a conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti all'. Il piano per l'Ucraina comprende misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici attraverso un pacchetto completo e coerente, che può includere anche regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati. Il piano per l'Ucraina individua le tappe quantitative e qualitative di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili.
2. Lo strumento eroga i finanziamenti previsti dal presente capo previo rispetto soddisfacente del prerequisito di cui all', paragrafo 1, nonché delle condizioni previste dal piano per l'Ucraina, sotto forma di tappe qualitative o quantitative. Dette condizioni rispecchiano i diversi obiettivi dello strumento, stabiliti all', e comprendono condizioni relative a requisiti essenziali, quali il mantenimento della stabilità economica e finanziaria, il controllo del bilancio e la gestione delle finanze pubbliche, nonché condizioni relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano per l'Ucraina.
3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo rispecchiano gli importi di cui all', primo comma, lettera a), e all’, paragrafo 2, e i pertinenti contributi a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
4. Un importo pari ad almeno il 20 % del sostegno finanziario a fondo perduto di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), è assegnato alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione delle autorità subnazionali dell'Ucraina, in particolare le autonomie locali, in linea con l'.
5. In via eccezionale le misure avviate a decorrere dal 1o gennaio 2023 sono ammissibili, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento. Tali misure sono debitamente giustificate e adeguatamente documentate.
6. Il piano per l'Ucraina contribuisce alle pertinenti priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina ed è coerente con esse, come indicato nel parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione (parere della Commissione), nella relazione analitica a seguito di tale parere (relazione analitica), nella relazione periodica della Commissione sull'allargamento, nelle pertinenti conclusioni del Consiglio e nell'accordo di associazione che include un’area di libero scambio globale e approfondito. Inoltre contribuisce al contributo dell'Ucraina determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi, agli impegni dell'Ucraina derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Ucraina, se disponibile, ed è coerente con essi.
7. Il piano per l'Ucraina rispetta i principi generali enunciati all'.
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