Art. 10 · Convenzioni di finanziamento

Art. 10

Convenzioni di finanziamento

In vigore dal 29 feb 2024
Convenzioni di finanziamento 1.   Sono concluse convenzioni di finanziamento per i capi III e V. Tali convenzioni definiscono le responsabilità e gli obblighi dell'Ucraina nell'esecuzione dei fondi dell'Unione, compresi gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Stabiliscono inoltre le condizioni per il pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto, anche in relazione all'attuazione dell'accordo quadro, compresi i sistemi di controllo interno di cui all', paragrafo 4, lettere a) e c). Le convenzioni di finanziamento definiscono inoltre i diritti e gli obblighi dell'Unione. Esse sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente, previa richiesta. 2.   Le convenzioni di finanziamento comprendono norme sulle comunicazioni alla Commissione riguardanti le modalità di svolgimento delle attività e il rispetto delle condizioni di cui all', paragrafo 2.
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