Art. 1
Deroga
In vigore dal 29 feb 2024
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alle navi che utilizzano sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari. I pescherecci in questione soddisfano tutti i requisiti seguenti:
a)
essere registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari;
b)
avere un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca con l’esclusione di qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;
c)
essere titolari di un’autorizzazione di pesca e operare nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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