Art. 2 · Condizioni di ammissione al regime preferenziale

Art. 2

Condizioni di ammissione al regime preferenziale

In vigore dal 28 feb 2024
Condizioni di ammissione al regime preferenziale 1.   L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’ è subordinata alle seguenti condizioni: a) osservanza della definizione di «prodotti originari» di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni 10 e 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; b) impegno delle parti beneficiarie a non applicare nuovi dazi e oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie dell’Unione, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni; c) impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; e d) impegno delle parti beneficiarie a non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto. 2.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il diritto di beneficiare dei regimi preferenziali di cui all’ è subordinato alla disponibilità delle parti beneficiarie ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC. In caso di inosservanza del primo comma, il Consiglio può adottare misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3.   In caso di inosservanza a opera di una parte beneficiaria del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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