Art. 10 · Sospensione temporanea

Art. 10

Sospensione temporanea

In vigore dal 28 feb 2024
Sospensione temporanea 1.   Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell’Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione, o di un’inosservanza dell’, paragrafo 1, lettera a), b) o c), a opera delle parti beneficiarie, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente: a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali; b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione o per garantire l’osservanza dell’, paragrafo 1, a opera delle parti beneficiarie c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali o all’osservanza dell’, paragrafo 1, a opera della parte beneficiaria in questione, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento. Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.
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