Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 feb 2024
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere trasmessa al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170, CHAR 04/034 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Email: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu 2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dall’.
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