Art. 1
In vigore dal 23 feb 2024
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 3 duodecies è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis quater. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 e 8504 90, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 25 maggio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
2)
l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
3)
l'allegato VII, parte B, è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;
4)
l'allegato XXIII è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento;
5)
l'allegato XXXVI è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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