Art. 2 · Fatturato applicabile dei fornitori terzi critici di servizi TIC ai fini del calcolo delle commissioni per le attività di sorveglianza

Art. 2

Fatturato applicabile dei fornitori terzi critici di servizi TIC ai fini del calcolo delle commissioni per le attività di sorveglianza

In vigore dal 22 feb 2024
Fatturato applicabile dei fornitori terzi critici di servizi TIC ai fini del calcolo delle commissioni per le attività di sorveglianza 1.   Ai fini dell’, il fatturato di un fornitore terzo critico di servizi TIC consiste nei ricavi generati nell’Unione dalla fornitura, alle entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, dei servizi TIC elencati nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma dell’articolo 28, paragrafo 9, del medesimo regolamento. 2.   I fornitori terzi critici di servizi TIC presentano all’autorità di sorveglianza capofila, su base annua nell’anno n-1, dati sottoposti ad audit che specificano il fatturato di cui al paragrafo 1 per l’anno n-2. La presentazione dei dati deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. 3.   Se entro la data di cui al paragrafo 2 il fornitore terzo critico di servizi TIC non presenta all’autorità di sorveglianza capofila dati sottoposti ad audit che si limitano a o includono tutti i ricavi generati dalla fornitura di servizi alle entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, l’autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione il fatturato generato nell’Unione dalla fornitura dei servizi TIC elencati nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma dell’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554, a prescindere dal tipo di clienti del fornitore terzo critico. Se entro la data di cui al paragrafo 2 il fornitore terzo critico di servizi TIC non presenta all’autorità di sorveglianza capofila dati sottoposti ad audit che si limitano a o includono tutti i ricavi generati nell’Unione dalla fornitura dei servizi TIC elencati nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma dell’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554, l’autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione il fatturato generato a livello mondiale dalla fornitura di detti servizi. Se entro la data di cui al paragrafo 2 il fornitore terzo critico di servizi TIC non presenta all’autorità di sorveglianza capofila dati sottoposti ad audit che si limitano a o includono tutti i ricavi generati dalla fornitura di servizi TIC alle entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, né dati sottoposti ad audit che si limitano ai ricavi generati nell’Unione, l’autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione il fatturato generato a livello mondiale a prescindere dal tipo di clienti del fornitore terzo critico. 4.   Se i fornitori terzi critici di servizi TIC comunicano i ricavi in una valuta diversa dall’euro, l’autorità di sorveglianza capofila converte tali ricavi in euro usando il tasso di cambio medio dell’euro applicabile al periodo durante il quale i ricavi sono stati registrati, pubblicato dalla Banca centrale europea.
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