Art. 8 · Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

Art. 8

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

In vigore dal 22 feb 2024
Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora 1.   Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle penalità di mora riscosse dall’ABE sono depositati su un conto fruttifero da essa aperto fino al momento in cui tali sanzioni e penalità diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, l’ABE provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora pagate non sono iscritte nel bilancio dell’ABE né registrate come disponibilità di bilancio. 2.   Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità di mora sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, l’ABE trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell’Unione. 3.   L’ABE riferisce periodicamente alla Commissione in merito all’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora inflitte e al loro stato.
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