Art. 7
Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni
In vigore dal 22 feb 2024
Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni
1. La facoltà dell’ABE di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 131 e 132 del regolamento (UE) 2023/1114 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è interrotto da un’azione dell’ABE, o di un’autorità competente che agisca su richiesta dell’ABE a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della penalità di mora.
4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall’inizio.
5. Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso:
a)
durante il periodo concesso per il pagamento;
b)
fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’ABE a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e nell’ambito di un riesame della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 136 del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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