Art. 7 · Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

Art. 7

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

In vigore dal 22 feb 2024
Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni 1.   La facoltà dell’ABE di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 131 e 132 del regolamento (UE) 2023/1114 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è interrotto da un’azione dell’ABE, o di un’autorità competente che agisca su richiesta dell’ABE a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della penalità di mora. 4.   Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall’inizio. 5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; b) fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’ABE a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e nell’ambito di un riesame della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 136 del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1504:oj#art-7