Art. 6 · Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora

Art. 6

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora

In vigore dal 22 feb 2024
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora 1.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora inflitte alle persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui è commessa la violazione. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa. 3.   Qualsiasi azione intrapresa dall’ABE, o dall’autorità nazionale competente che agisce su richiesta dell’ABE conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini delle indagini in ordine a una violazione elencata nell’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’azione è notificata alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione elencata nell’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114. 4.   Qualsiasi interruzione di cui al paragrafo 3 comporta che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall’inizio. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto a tale termine senza che l’ABE abbia irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante cui la prescrizione è sospesa a norma del paragrafo 5. 5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di penalità di mora è sospeso fintantoché la decisione dell’ABE sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o sia soggetta a riesame della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 136 del regolamento (UE) 2023/1114.
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