Art. 5
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
In vigore dal 22 feb 2024
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
1. Su richiesta, l’ABE concede l’accesso al fascicolo alla persona oggetto delle indagini che ha ricevuto una sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o dall’Autorità stessa. L’accesso è concesso a seguito della notifica di una sintesi delle conclusioni a norma dell’articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114.
2. I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1504:oj#art-5