Art. 5 · Accesso al fascicolo e uso dei documenti

Art. 5

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

In vigore dal 22 feb 2024
Accesso al fascicolo e uso dei documenti 1.   Su richiesta, l’ABE concede l’accesso al fascicolo alla persona oggetto delle indagini che ha ricevuto una sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o dall’Autorità stessa. L’accesso è concesso a seguito della notifica di una sintesi delle conclusioni a norma dell’articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114. 2.   I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.
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