Art. 3
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ABE in materia di penalità di mora
In vigore dal 22 feb 2024
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ABE in materia di penalità di mora
1. Prima di adottare una decisione che imponga una penalità di mora a norma dell’articolo 132 del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini in cui espone i motivi dell’imposizione di tale penalità e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento.
La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Nel prendere una decisione sull’imposizione di una penalità di mora, l’ABE non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato.
2. L’ABE può invitare a un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
3. Nella decisione dell’ABE di imporre una penalità di mora si specificano la base giuridica e le motivazioni alla base della decisione nonché l’importo e la data d’inizio della penalità.
4. La penalità di mora cessa di applicarsi quando la persona interessata si conforma alla pertinente decisione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 cui è soggetta.
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