Art. 1
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini
In vigore dal 22 feb 2024
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini
1. Al termine di un’indagine su una presunta violazione di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 e prima di trasmettere il fascicolo all’Autorità bancaria europea (ABE) a norma dell’articolo 134, paragrafo 2, di tale regolamento, il funzionario incaricato delle indagini comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte conformemente all’articolo 134, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
2. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 130, paragrafo 3, di tale regolamento.
3. La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all’, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
4. Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti ad essa noti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, acclude documenti come prova di tali fatti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possano confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta nella preparazione delle osservazioni scritte.
5. Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
Storico versioni
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