Art. 4 · Pagamento delle commissioni annuali per attività di vigilanza

Art. 4

Pagamento delle commissioni annuali per attività di vigilanza

In vigore dal 22 feb 2024
Pagamento delle commissioni annuali per attività di vigilanza 1.   La commissione annuale per attività di vigilanza è versata integralmente all’ABE entro il 31 marzo dell’anno civile per il quale è dovuta. 2.   L’ABE trasmette le fatture agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di pagamento. Le commissioni annuali per attività di vigilanza sono pagate in euro. 3.   I pagamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). 4.   Le comunicazioni tra l’ABE e gli emittenti di token collegati ad attività significativi o gli emittenti di token di moneta elettronica significativi avvengono per via elettronica.
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