Art. 4
Pagamento delle commissioni annuali per attività di vigilanza
In vigore dal 22 feb 2024
Pagamento delle commissioni annuali per attività di vigilanza
1. La commissione annuale per attività di vigilanza è versata integralmente all’ABE entro il 31 marzo dell’anno civile per il quale è dovuta.
2. L’ABE trasmette le fatture agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di pagamento. Le commissioni annuali per attività di vigilanza sono pagate in euro.
3. I pagamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
4. Le comunicazioni tra l’ABE e gli emittenti di token collegati ad attività significativi o gli emittenti di token di moneta elettronica significativi avvengono per via elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1503:oj#art-4