Art. 2
Livelli massimi specifici di contaminazione incrociata di sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio
In vigore dal 20 feb 2024
Livelli massimi specifici di contaminazione incrociata di sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio
1. I livelli massimi specifici di contaminazione incrociata nei mangimi non bersaglio per le sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/4:
a)
se l’ultimo lotto fabbricato, lavorato, stoccato o trasportato prima della fabbricazione, della lavorazione, dello stoccaggio o del trasporto del mangime non bersaglio è costituito da mangime medicato, sono fissati all’1 % della sostanza attiva antimicrobica contenuta in tale ultimo lotto di mangime medicato, in relazione a un tasso di umidità del 12 % nel mangime non bersaglio;
b)
se l’ultimo lotto fabbricato, lavorato, stoccato o trasportato prima della fabbricazione, della lavorazione, dello stoccaggio o del trasporto del mangime non bersaglio è costituito da un prodotto intermedio, sono fissati all’1 % della sostanza attiva antimicrobica che sarà contenuta nel mangime medicato derivato da tale ultimo lotto di prodotto intermedio, in relazione a un tasso di umidità del 12 % nel mangime non bersaglio.
2. In deroga al paragrafo 1, i livelli massimi specifici di contaminazione incrociata nei mangimi non bersaglio per le sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/4 sono fissati al limite di quantificazione («LOQ») stabilito nell’allegato del presente regolamento, se il mangime non bersaglio è destinato ai seguenti animali:
a)
animali destinati alla produzione di alimenti diversi dai pesci se il mangime non bersaglio è fabbricato, lavorato, stoccato o trasportato successivamente alla fabbricazione, alla lavorazione, allo stoccaggio o al trasporto di mangimi medicati o di prodotti intermedi destinati all’acquacoltura;
b)
animali durante la produzione di uova o di latte destinati al consumo umano;
c)
animali destinati alla produzione di alimenti destinati alla macellazione nel periodo di macellazione corrispondente al tempo di attesa più lungo per le specie animali bersaglio.
Storico versioni
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