Art. 3
Definizioni
In vigore dal 15 feb 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, all' del regolamento (UE) 2016/679 e all' del regolamento (UE) 2018/1725, si applicano le definizioni seguenti:
a)
«AGORA»: il sistema di condivisione delle informazioni istituito e mantenuto dalla Commissione a sostegno di tutte le comunicazioni effettuate a norma del regolamento (UE) 2022/2065 tra i partecipanti ad AGORA ai fini della vigilanza, delle indagini, dell'esecuzione e del monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2022/2065;
b)
«partecipante ad AGORA»: i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione, il comitato o le altre autorità competenti cui è o può essere concesso l'accesso ad AGORA, ove necessario, per lo svolgimento dei compiti loro conferiti a norma del regolamento (UE) 2022/2065;
c)
«utente di AGORA»: una persona fisica operante sotto l'autorità di un partecipante ad AGORA e registrata come tale in AGORA ai fini dello svolgimento dei compiti conferiti al partecipante ad AGORA dal regolamento (UE) 2022/2065;
d)
«amministratore di AGORA»: un utente di AGORA nominato da un partecipante ad AGORA ai fini della gestione di AGORA per conto di tale partecipante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:607:oj#art-3