Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 feb 2024
Disposizioni transitorie 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2025, le autorità nazionali non rifiutano, ai costruttori che ne facciano richiesta, il rilascio di nuove omologazioni o di estensioni di omologazioni esistenti per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti conformi alle specifiche tecniche stabilite dai documenti normativi CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2026, le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni o di estensioni di omologazioni esistenti per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non conformi al regolamento (UE) 2015/758 quale modificato dal presente regolamento. 3.   A decorrere dal 1o gennaio 2027, per i nuovi veicoli omologati dopo il 31 marzo 2018 a norma del regolamento (UE) 2015/758 non conformi alle specifiche tecniche stabilite dai documenti normativi CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
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