Art. 3
Deroghe all’articolo 86, paragrafo 2, e all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 per l’anno di domanda 2024
In vigore dal 12 feb 2024
Deroghe all’articolo 86, paragrafo 2, e all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 per l’anno di domanda 2024
1. In deroga all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 e fatto salvo l’, paragrafo 2, gli Stati membri che decidono di avvalersi della deroga di cui all’, paragrafo 1, possono, senza previa approvazione della Commissione, apportare e applicare modifiche ai regimi ecologici di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, stabiliti nei piani strategici della PAC, che si fondano sul primo requisito della norma BCAA 8 quale requisito di base, in relazione all’anno di domanda 2024.
Tali modifiche sono limitate agli elementi dei regimi ecologici di cui al primo comma che sono strettamente necessari per garantire che gli agricoltori che assumono impegni nell’ambito di tali regimi possano combinare tali impegni con le opzioni per soddisfare il primo requisito della norma BCAA 8 di cui all’, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri fissano la data di inizio dell’applicazione delle modifiche di cui al paragrafo 1 in modo da concedere agli agricoltori un periodo di tempo sufficiente per tenerne conto.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche di cui al paragrafo 1 prima di iniziare ad applicarle.
Le notifiche sono trasmesse mediante il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021». Le notifiche contengono una descrizione delle modifiche apportate ai regimi ecologici di cui al primo paragrafo e una spiegazione dei motivi per cui tali modifiche sono strettamente necessarie, come richiesto dal paragrafo 1.
4. Gli Stati membri possono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 una sola volta.
5. Gli Stati membri includono le modifiche di cui al paragrafo 1 nella prossima domanda di modifica del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.
6. In deroga all’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, le spese che diventano ammissibili a seguito delle modifiche dei piani strategici della PAC di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al contributo del FEAGA a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:587:oj#art-3