Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 feb 2024
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica, smaltati e non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con il codice SA 6907 e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd 32,0  % B938 Repubblica popolare cinese Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd 13,9  % B939 Repubblica popolare cinese Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd 29,3  % B009 Repubblica popolare cinese Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd 36,5  % B010 Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 30,6  % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società 69,7  % B999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) esportato nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L', paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all', paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale. 5.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (77), il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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