Art. 5
Documentazione, dovere di informazione e conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione
In vigore dal 8 feb 2024
Documentazione, dovere di informazione e conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione
1. L’autorità di rilascio dell’omologazione assicura che le prove effettuate in conformità dell’ siano documentate e che i verbali di prova siano messi a disposizione della Commissione, del costruttore dei veicoli interessati e, su richiesta, delle altre autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato e di terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione (6).
2. Entro dieci mesi dall’inizio della prova l’autorità di rilascio dell’omologazione conclude se la verifica in servizio abbia individuato la mancata corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli in servizio e i valori registrati nei file di informazione per clienti, o la presenza di strategie artificiali.
3. La conclusione dell’autorità di rilascio dell’omologazione a norma del paragrafo 2 si applica a tutti i veicoli interessati che sono entrati in circolazione per la prima volta nell’Unione.
Storico versioni
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