Art. 4
Prove di verifica in servizio
In vigore dal 8 feb 2024
Prove di verifica in servizio
1. L’autorità di rilascio dell’omologazione seleziona, ai fini delle prove di cui al paragrafo 2, veicoli in servizio il cui stato è rappresentativo di una manutenzione e un uso adeguati e le cui caratteristiche figurano tra quelle registrate nel file di informazioni per cliente o nel certificato di conformità.
2. L’autorità di rilascio dell’omologazione verifica che i valori delle emissioni specifiche di CO2 e del consumo di carburante registrati nel file di informazione per cliente dei veicoli selezionati in conformità del paragrafo 1 corrispondano alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli in servizio e verifica se sono presenti strategie artificiali, mediante una delle prove seguenti:
a)
per un numero di veicoli determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica: prove su strada in conformità alla procedura di prova di verifica (Verification Testing Procedure, VTP) di cui all’allegato X bis del regolamento (UE) 2017/2400, compresa la verifica amministrativa delle informazioni di input, dei dati di input e del trattamento dei dati;
b)
per un numero di veicoli determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica: prove di resistenza aerodinamica conformemente all’allegato VIII, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2400 (prova a velocità costante con misurazioni della coppia);
c)
per un numero di pneumatici determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica: prove del coefficiente applicabile di resistenza al rotolamento, in cui ogni pneumatico deve essere sottoposto a prova in un laboratorio di riferimento, quale definito all’allegato V, sezione 1, punto 1, del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in conformità all’allegato X, punto 3.2, del regolamento (UE) 2017/2400;
d)
per un numero di veicoli determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica: prove della massa, in cui la «massa effettiva corretta del veicolo» di cui all’allegato III, sezione 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2400, o la «massa corretta in ordine di marcia» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, sono verificate pesando il veicolo e applicando eventuali correzioni;
e)
per un numero congruo di veicoli: prove specifiche che utilizzano metodi di prova virtuali o fisici per individuare la presenza di strategie artificiali.
3. L’autorità di rilascio dell’omologazione affida lo svolgimento delle prove di cui al paragrafo 2 a un servizio tecnico che non ha eseguito, per i veicoli interessati, lo stesso tipo di prove ai fini della certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi di cui al regolamento (UE) 2017/2400.
4. L’autorità di rilascio dell’omologazione valuta i risultati delle singole prove e stabilisce se i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli in servizio sono superiori ai valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei file di informazioni per clienti, tenendo conto della valutazione statistica delle prove di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), e stabilisce se sono presenti strategie artificiali.
5. Su richiesta, il costruttore fornisce all’autorità di rilascio dell’omologazione e a qualsiasi soggetto che esegue le prove di verifica in servizio tutte le informazioni, la documentazione e le specifiche tecniche o il supporto necessari per eseguire adeguatamente la verifica in servizio.
Storico versioni
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