Art. 3 · Selezione dei veicoli di verifica in servizio

Art. 3

Selezione dei veicoli di verifica in servizio

In vigore dal 8 feb 2024
Selezione dei veicoli di verifica in servizio 1.   Ciascuna autorità di rilascio dell’omologazione seleziona, per ciascun periodo di riferimento, un campione di veicoli per i costruttori a cui ha rilasciato una licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione in conformità al regolamento (CE) n. 595/2009 (3) e alle relative misure di attuazione, in particolare gli del regolamento (UE) 2017/2400. Per ciascun periodo di riferimento e per ciascun costruttore, come minimo, tutte le prove di verifica in servizio di cui all’, paragrafo 2, sono effettuate per un numero adeguato di volte sulla base della media calcolata sui tre periodi di riferimento precedenti la verifica in servizio del numero totale di veicoli di un determinato costruttore stabilito a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400 o dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (4). 2.   Se un costruttore è responsabile di meno di 100 veicoli nuovi immatricolati nell’Unione nel periodo di riferimento dell’anno che precede di due anni il periodo di riferimento dell’anno in cui i veicoli sono selezionati a norma del paragrafo 1, l’autorità di rilascio dell’omologazione può decidere di non effettuare le prove di verifica in servizio per tale costruttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1127:oj#art-3