Art. 8
Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
In vigore dal 7 feb 2024
Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
1. In deroga all’, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione, gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l’importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere consentite nell’Unione, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. L’impresa che immette sul mercato o successivamente fornisce o mette a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 conserva i registri contenenti le informazioni seguenti per ciascuna sostanza:
a)
nome;
b)
quantità immessa sul mercato o fornita;
c)
finalità d’uso;
d)
elenco degli acquirenti e dei fornitori.
4. L’impresa che utilizza sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 conserva registri contenenti le informazioni seguenti per ciascuna sostanza:
a)
nome;
b)
quantità fornite o usate;
c)
finalità d’uso;
d)
elenco dei fornitori.
5. I registri di cui ai paragrafi 3 e 4 sono conservati per almeno cinque anni e, su richiesta, sono messi a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati o della Commissione.
6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 possono essere immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato IV.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato IV laddove ciò sia necessario in ragione di sviluppi tecnici o decisioni adottate dalle parti del protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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