Art. 30 · Riesame

Art. 30

Riesame

In vigore dal 7 feb 2024
Riesame 1.   Entro il 1 o gennaio 2030 la Commissione pubblica una relazione sugli effetti del presente regolamento. La relazione include una valutazione della disponibilità di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono per usi disciplinati dagli articoli da 6 a 9. 2.   Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) può, di propria iniziativa, fornire pareri scientifici ed elaborare relazioni sulla coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e con gli impegni internazionali assunti dall’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi.
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