Art. 26 · Obbligo di verifica

Art. 26

Obbligo di verifica

In vigore dal 7 feb 2024
Obbligo di verifica 1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento. 2.   Le verifiche sono effettuate secondo un approccio basato sui rischi che tiene conto, in particolare, dei precedenti di conformità delle imprese, del rischio di non conformità di un prodotto specifico al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa dalla Commissione, da autorità competenti nel settore doganale, di vigilanza del mercato, ambientale e da altre autorità con funzioni di ispezione degli Stati membri, o da autorità competenti di paesi terzi. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni circostanziate fornite da terzi o dalla Commissione, in merito alla potenziale inosservanza del presente regolamento. 3.   Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono: a) visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature di interesse; e b) verifiche delle piattaforme online a norma del presente paragrafo. Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), qualora una piattaforma online rientrante nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento consenta la conclusione di contratti a distanza con imprese che offrono sostanze che riducono lo strato di ozono o prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze, le autorità competenti degli Stati membri verificano se l’impresa, le sostanze che riducono lo strato di ozono, i prodotti o le apparecchiature offerti rispettano i requisiti stabiliti dal presente regolamento. Le autorità competenti informano la Commissione e le pertinenti autorità di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2065 e cooperano con esse al fine di garantire il rispetto di tale regolamento. Le verifiche sono effettuate senza preavvisare l’impresa, tranne quando per garantirne l’efficacia è necessaria una notifica preventiva. Gli Stati membri provvedono a che le imprese forniscano alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per consentire loro di effettuare le verifiche previste dal presente articolo. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri tengono registri in cui indicano in particolare la natura e i risultati delle verifiche e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutte le verifiche effettuate sono conservati per almeno cinque anni. 5.   Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro può svolgere verifiche o altre indagini ufficiali nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di sostanze, prodotti o apparecchiature disciplinati dal presente regolamento che operano nel suo territorio. L’esito della verifica o dell’indagine è comunicato allo Stato membro richiedente. 6.   Nell’esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può chiedere tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti degli Stati membri e alle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un’impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l’impresa ha sede. 7.   La Commissione adotta misure atte ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.
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