Art. 23 · Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

Art. 23

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

In vigore dal 7 feb 2024
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri 1.   Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le informazioni seguenti relative all’anno civile precedente: a) le quantità di halon installate, usate o stoccate per gli usi critici, di cui all’, paragrafo 1, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e i progressi compiuti nella valutazione e nell’uso di sostanze alternative appropriate; b) casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le verifiche condotte ai sensi dell’, compresa l’irrogazione di sanzioni di cui all’, laddove applicabili. 2.   La Commissione può stabilire, se opportuno, mediante atti di esecuzione, il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il paragrafo 1 del presente articolo se necessario alla luce delle decisioni delle parti del protocollo.
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