Art. 22
Modifiche agli elenchi delle sostanze che riducono lo strato di ozono
In vigore dal 7 feb 2024
Modifiche agli elenchi delle sostanze che riducono lo strato di ozono
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato II per includervi tutte le sostanze non disciplinate dal presente regolamento ma che il comitato di valutazione scientifica, istituito nel quadro del protocollo, o un’altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole ODP.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato I per includervi tutte le sostanze che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sono esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in quantità significative e, se del caso, per determinare eventuali deroghe alle restrizioni di cui ai capi II o IV.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare gli allegati I e II per quanto riguarda il GWP e l’ODP di tali sostanze, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica, o di aggiungere a tali allegati, se del caso, il GWP di tali sostanze su una scala temporale di 20 anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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