Art. 17 · Controlli del commercio

Art. 17

Controlli del commercio

In vigore dal 7 feb 2024
Controlli del commercio 1.   Le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato applicano alle importazioni e alle esportazioni i divieti e le altre restrizioni del presente regolamento. 2.   Ai fini dell’importazione, l’impresa titolare della licenza in applicazione dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, è l’importatore. Se l’importatore non è disponibile, l’impresa titolare della licenza è il dichiarante indicato nella dichiarazione in dogana che è titolare dell’autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito, a meno che non vi sia un trasferimento di diritti e obblighi a norma dell’articolo 218 del regolamento (UE) n. 952/2013 per consentire a un’altra persona di essere il dichiarante. Nel caso del regime di transito, l’impresa titolare della licenza è il titolare della procedura. Ai fini dell’esportazione, l’impresa titolare della licenza in applicazione dell’, paragrafo 3, è l’esportatore indicato nella dichiarazione in dogana. 3.   In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, l’importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l’esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali le seguenti informazioni, se del caso, nella dichiarazione in dogana: a) il numero identificativo di registrazione del sistema di licenze e il numero della licenza a norma dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3; b) il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI); c) la massa netta di sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se incluse in prodotti e apparecchiature; d) la massa netta moltiplicata per l’ODP delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se incluse in prodotti e apparecchiature; e) il codice delle merci con il quale le merci sono classificate. 4.   Le autorità doganali verificano, in particolare, se in caso di importazione l’importatore indicato nella dichiarazione in dogana o, se non disponibile, il dichiarante, e in caso di esportazione l’esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, dispone di una licenza valida a norma dell’, paragrafo 2 e dell’, paragrafo 3. 5.   Se del caso, le autorità doganali comunicano le informazioni relative allo sdoganamento delle merci al sistema di licenze tramite l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane. 6.   Gli importatori di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all’immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità di cui all’, paragrafo 3, comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. 7.   Gli importatori di halon a norma dell’, paragrafo 1, lettera g), e gli esportatori di halon a norma dell’, paragrafo 1, lettera e), mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all’immissione in libera pratica o all’esportazione, un certificato attestante la natura della sostanza di cui all’, paragrafo 1, lettera g), e all’, paragrafo 1, lettera e). 8.   Gli importatori di sostanze che riducono lo strato di ozono mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all’immissione in libera pratica, le prove di cui all’, paragrafo 4. 9.   Quando effettuano i controlli basati sull’analisi dei rischi nel contesto del sistema doganale di gestione dei rischi e in conformità all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali verificano il rispetto delle norme in materia di importazione ed esportazione stabilite nel presente regolamento. Tale analisi dei rischi tiene conto in particolare di tutte le informazioni disponibili sulla probabilità di commercio illecito delle sostanze che riducono lo strato di ozono e sui precedenti di conformità dell’impresa. 10.   Sulla base dell’analisi dei rischi, quando effettua i controlli doganali fisici sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, sui prodotti e sulle apparecchiature disciplinati dal presente regolamento, l’autorità doganale verifica in particolare quanto segue in merito alle importazioni e alle esportazioni: a) che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza e nella dichiarazione in dogana; b) che le merci siano adeguatamente etichettate a norma dell’, paragrafo 5, prima della loro immissione in libera pratica. L’importatore o l’esportatore mette la licenza a disposizione delle autorità doganali durante i controlli a norma dell’ del regolamento (UE) n. 952/2013. 11.   Le autorità doganali confiscano o sequestrano le sostanze che riducono lo strato di ozono, i prodotti e le apparecchiature vietati dal presente regolamento per smaltimento in conformità degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 o informano le autorità competenti al fine di garantire la confisca e il sequestro di tali sostanze, prodotti e apparecchiature per il loro smaltimento. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali sostanze, prodotti e apparecchiature a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1020. È vietata la riesportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento che non sono conformi al presente regolamento. 12.   Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per prevenire i tentativi di importare o esportare le sostanze che riducono lo strato di ozono, i prodotti e le apparecchiature disciplinati dal presente regolamento per i quali vigeva già il divieto di ingresso e uscita dal territorio. 13.   Gli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione alle autorità doganali delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I del presente regolamento nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all’ingresso nel territorio doganale dell’Unione o all’uscita da esso. I controlli sono effettuati dal personale degli uffici doganali o da altre persone autorizzate in conformità delle norme nazionali, che sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite disciplinate dal presente regolamento e hanno accesso ad apparecchiature adeguate per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell’analisi dei rischi. Soltanto gli uffici doganali designati o autorizzati o gli altri luoghi di cui al primo comma sono abilitati ad aprire o terminare un regime di transito di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, o di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.
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