Art. 14 · Esportazioni

Art. 14

Esportazioni

In vigore dal 7 feb 2024
Esportazioni 1.   In deroga all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, sono consentite le esportazioni seguenti: a) le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’; b) le sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come materia prima conformemente all’; c) le sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come agenti di fabbricazione conformemente all’; d) gli idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati, per usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fatta eccezione per la distruzione; e) gli halon recuperati, riciclati o rigenerati, stoccati per gli usi critici di cui all’, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente di uno Stato membro interessato per lo stoccaggio degli halon per usi critici; f) i prodotti e le apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da halon ai fini degli usi critici di cui all’, paragrafo 1; g) i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono importate ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera j), o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro, autorizzare l’esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l’esportatore e tale esportazione è conforme alla legislazione nazionale del paese di destinazione. Prima di autorizzare la richiesta di esportazione, la Commissione verifica che la legislazione nazionale del paese di destinazione garantisca che tali prodotti e apparecchiature, al termine del loro ciclo di vita, siano trattati in modo adeguato al fine di ridurre al minimo il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. L’esportazione richiede la previa notifica della Commissione al paese di destinazione. 3.   Le esportazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono subordinate alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali rilasciata dalla Commissione conformemente all’, salvo in caso di riesportazione a seguito di custodia temporanea.
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