Art. 13
Importazioni
In vigore dal 7 feb 2024
Importazioni
1. In deroga all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, sono consentite le importazioni seguenti:
a)
le sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come materia prima conformemente all’;
b)
le sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come agenti di fabbricazione conformemente all’;
c)
le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi conformemente all’;
d)
le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione mediante le tecnologie di cui all’, paragrafo 6;
e)
le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla rigenerazione di cui all’;
f)
il bromuro di metile per usi di emergenza conformemente all’;
g)
gli halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all’, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per lo stoccaggio degli halon per gli usi critici;
h)
i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da halon ai fini degli usi critici di cui all’, paragrafo 1;
i)
i prodotti e le apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono, o il cui funzionamento dipende da tali sostanze destinati alla distruzione, se del caso mediante le tecnologie di cui all’, paragrafo 6;
j)
i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze ai fini degli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono subordinate alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali rilasciata dalla Commissione conformemente all’, salvo in caso di custodia temporanea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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