Art. 12 · Distruzione e rigenerazione

Art. 12

Distruzione e rigenerazione

In vigore dal 7 feb 2024
Distruzione e rigenerazione In deroga all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, così come i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, possono essere immesse sul mercato, successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere distrutte all’interno dell’Unione a norma dell’, paragrafo 6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all’interno dell’Unione.
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