Art. 11
Esenzioni riguardanti prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze
In vigore dal 7 feb 2024
Esenzioni riguardanti prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze
1. In deroga all’, paragrafo 1, i prodotti e le apparecchiature per i quali l’uso delle rispettive sostanze che riducono lo strato di ozono è autorizzato conformemente all’ o all’ possono essere immessi sul mercato e successivamente forniti o messi a disposizione di terzi all’interno dell’Unione contro pagamento o gratuitamente.
2. Ad eccezione degli usi critici di cui all’, paragrafo 1, sono vietati e smantellati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.
3. I prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze sono smantellati quando raggiungono la fine del loro ciclo di vita.
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