Art. 10 · Uso di emergenza di bromuro di metile

Art. 10

Uso di emergenza di bromuro di metile

In vigore dal 7 feb 2024
Uso di emergenza di bromuro di metile 1.   In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione e previa notifica al segretariato per l’ozono in conformità della decisione IX/7 delle parti del protocollo, autorizzare temporaneamente la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di bromuro di metile, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1107/2009 e (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l’uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l’uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione della sostanza in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:590:oj#art-10