Art. 8
Recupero e distruzione
In vigore dal 7 feb 2024
Recupero e distruzione
1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte.
Il recupero di tali sostanze è svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature fisse seguenti:
a)
circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, di apparecchiature di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
b)
apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
c)
apparecchiature di protezione antincendio;
d)
commutatori elettrici.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature mobili seguenti:
a)
circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
b)
circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
c)
circuiti di raffrescamento di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.
4. Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e dalle apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), sono considerate adeguatamente qualificate soltanto le persone fisiche che detengono almeno un attestato di formazione in conformità dell', paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.
5. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), a decorrere dal 12 marzo 2027.
6. I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, recuperati non sono usati per caricare o ricaricare le apparecchiature a meno che il gas sia stato riciclato o rigenerato.
7. L'impresa che usa un contenitore con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, immediatamente prima di smaltirlo provvede al recupero dei gas residui per garantirne il riciclo, la rigenerazione o la distruzione.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2025 i proprietari di edifici e contraenti assicurano che durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli di schiuma contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2025 i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.
Se il recupero delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell'edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l'impossibilità del recupero nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.
10. Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati al paragrafo 2, 3, 8 o 9 contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, organizzano il recupero dei gas, a meno che sia possibile stabilire che ciò non è tecnicamente praticabile o comporta costi sproporzionati. Gli operatori provvedono a che il recupero sia effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché i gas siano riciclati, rigenerati o distrutti o ne organizzano la distruzione senza previo recupero.
Il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli stradali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è effettuato esclusivamente da persone fisiche che detengono almeno un attestato di formazione in conformità dell', paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.
11. I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, e i prodotti e le apparecchiature che li contengono sono distrutti solo mediante la tecnologia di distruzione approvata dalle parti del protocollo.
Gli altri gas fluorurati a effetto serra per i quali non è stata approvata la tecnologia di distruzione sono distrutti soltanto mediante la tecnologia di distruzione che è conforme al diritto dell’Unione e nazionale in materia di rifiuti e se sono soddisfatti i requisiti supplementari da essi previsti.
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, la tecnologia da applicare.
13. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II.
Storico versioni
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