Art. 7
Tenuta dei registri
In vigore dal 7 feb 2024
Tenuta dei registri
1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell', paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le informazioni seguenti:
a)
la quantità e il tipo di gas contenuti nelle apparecchiature, indicando separatamente, se del caso, la quantità aggiunta durante l'installazione;
b)
le quantità di gas aggiunti durante la manutenzione o l'assistenza o a seguito di perdite, compresa la data di tale aggiunta;
c)
la quantità di gas recuperati;
d)
se i gas sono stati aggiunti, le quantità e i tipi di tali gas e se siano state riciclate o rigenerate, nonché il nome e l'indirizzo nell'Unione dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
e)
l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, al recupero, alla riparazione, ai controlli per la verifica di eventuali perdite, o allo smantellamento delle apparecchiature, compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato e, qualora l'impresa responsabile di tali operazioni sia una persona giuridica, i dati identificativi sia dell'impresa che della persona fisica che esegue le operazioni;
f)
le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell', paragrafo 1, e le date e i risultati delle eventuali riparazioni di perdite;
g)
se l'apparecchiatura è stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas.
2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 siano conservati in una banca dati allestita dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano i criteri seguenti:
a)
gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni.
b)
le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.
I registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione su richiesta.
3. Ai fini dell', paragrafo 6, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, istituiscono registri contenenti le informazioni d'interesse relative a detti gas, che comprendono:
a)
i numeri di certificato di ciascun acquirente;
b)
le rispettive quantità di gas acquistate.
Le imprese che forniscono i gas conservano i registri per almeno cinque anni e li mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione su richiesta.
4. Ai fini dell', paragrafo 7, le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, tengono un registro delle apparecchiature vendute e delle imprese certificate che effettueranno l'installazione. Le imprese che vendono le attrezzature di cui all', paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.
5. Le imprese che producono, anche come sottoproduzione, immettono sul mercato, forniscono o ricevono sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, destinate agli usi esentati di cui all', paragrafo 2, tengono registri contenenti almeno le seguenti informazioni, a seconda dei casi:
a)
il nome della sostanza o della miscela contente tale sostanza;
b)
le quantità prodotte, importate, esportate, rigenerate o distrutte durante l'anno civile in questione;
c)
le quantità fornite e ricevute durante l'anno civile in questione, per singolo fornitore o destinatario;
d)
i nomi e i dati di contatto dei fornitori o dei destinatari;
e)
le quantità utilizzate durante l'anno civile in questione, specificando l'uso effettivo; e
f)
le quantità stoccate al 1o gennaio e al 31 dicembre dell'anno civile in questione.
Le imprese conservano i registri di cui al primo comma per almeno cinque anni dopo la produzione, l'immissione sul mercato, la fornitura o il ricevimento, e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione. Tali autorità competenti e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni contenute in tali registri.
6. La Commissione può, mediante atto di esecuzione, stabilire il formato dei registri di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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