Art. 6 · Sistemi di rilevamento delle perdite

Art. 6

Sistemi di rilevamento delle perdite

In vigore dal 7 feb 2024
Sistemi di rilevamento delle perdite 1.   Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell', paragrafo 2, lettere da a) a d), che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente o 100 chilogrammi o più di gas elencati nell'allegato II, sezione 1, provvedono a che l'apparecchiatura abbia un sistema di rilevamento delle perdite che avverte l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di perdita. 2.   Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell', paragrafo 2, lettere e) e f), che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura abbia un sistema di rilevamento delle perdite che avverte l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di perdita. 3.   Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell', paragrafo 2, lettere da a) a e), cui si applica il paragrafo 1 o 2 del presente articolo provvedono a che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno ogni 12 mesi per accertarne il corretto funzionamento. 4.   Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell', paragrafo 2, lettera f), cui si applica il paragrafo 2 del presente articolo provvedono a che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.
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