Art. 5 · Controlli delle perdite

Art. 5

Controlli delle perdite

In vigore dal 7 feb 2024
Controlli delle perdite 1.   Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Le apparecchiature ermeticamente sigillate non sono controllate per verificare la presenza di perdite, a condizione che siano etichettate come apparecchiature ermeticamente sigillate e che soddisfino una delle condizioni seguenti: a) contengono meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I; o b) contengono meno di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1. In deroga al secondo comma, se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate. I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite se rispettano una delle condizioni seguenti: a) presentano un comprovato tasso di perdita inferiore allo 0,1 % l'anno, riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante, e sono etichettati come tali; b) sono muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità con un sistema di allarme automatico durante il funzionamento; c) contengono meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I. 2.   Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti: a) apparecchiature di refrigerazione; b) apparecchiature di condizionamento d'aria; c) pompe di calore; d) apparecchiature di protezione antincendio; e) cicli Rankine a fluido organico; f) commutatori elettrici. 3.   Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti: a) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero; b) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari; c) apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili. Per le apparecchiature di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e), e alle lettere a) e b) del presente paragrafo, i controlli sono effettuati da persone fisiche certificate conformemente all'. 4.   Per le apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettera c), i controlli sono effettuati da persone fisiche che possiedono almeno un attestato di formazione conformemente all', paragrafo 1, secondo comma. 5.   I paragrafi 1 e 6 non si applicano agli operatori di apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), fino al 12 marzo 2027. 6.   I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la frequenza seguente: a) per le apparecchiature contenenti meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o meno di 10 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni 12 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi; b) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma meno di 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni sei mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi; c) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 100 chilogrammi o più di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni tre mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi. 7.   Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti se sussistono le condizioni seguenti: a) il regime di ispezione vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004, e b) l'apparecchiatura di protezione antincendio è ispezionata con la frequenza stabilita al paragrafo 6. Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore di cui al paragrafo 3, lettera c), sono considerati soddisfatti se le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore sono soggette a un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite. 8.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i requisiti in materia di controlli delle perdite da effettuare a norma del paragrafo 1 per ogni tipo di apparecchiature di cui ai paragrafi 2 e 3 e individuare le parti delle apparecchiature che presentano la maggiore probabilità di perdita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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