Art. 37 · Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 37

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 7 feb 2024
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (UE) n. 517/2014 è abrogato. 2.   L' del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024. 3.   L', paragrafo 2, secondo comma, e l' del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 4.   La quota assegnata a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del presente regolamento. L’esenzione degli idrofluorocarburi di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applicano fino al 31 dicembre 2024. 5.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.
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