Art. 31 · Sanzioni

Art. 31

Sanzioni

In vigore dal 7 feb 2024
Sanzioni 1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Prima del 1° gennaio 2026, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono determinate tenendo debitamente conto di quanto segue, a seconda dei casi: a) la natura e la gravità della violazione; b) la popolazione umana o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente; c) le eventuali precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell'impresa ritenuta responsabile; d) la situazione finanziaria dell'impresa ritenuta responsabile. 3.   Le sanzioni comprendono: a) sanzioni amministrative pecuniarie in conformità del paragrafo 4; tuttavia, gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative pecuniarie; b) confisca o sequestro, ritiro o rimozione dal mercato, oppure l’impossessamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri di beni ottenuti illecitamente; c) divieto temporaneo di utilizzare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato i gas fluorurati a effetto serra o i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, in caso di infrazione grave o di recidiva. 4.   Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 3, lettera a), sono proporzionate al danno ambientale, ove applicabile, e privano effettivamente i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni. Il livello di sanzioni amministrative pecuniarie aumenta gradualmente in caso di recidiva. In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno cinque volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno otto volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. 5.   Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, alle imprese che hanno superato la quota per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi loro assegnata a norma dell', paragrafo 4, oppure loro trasferita a norma dell', paragrafo 1, può essere assegnata soltanto una quota ridotta nel periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento. Il quantitativo della riduzione è pari al 200 % del quantitativo corrispondente al superamento. Se il quantitativo della riduzione è superiore al quantitativo da assegnare a norma dell', paragrafo 4, come quota per il periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento, in detto periodo di assegnazione non è assegnata alcuna quota e la quota per i periodi di assegnazione successivi è ridotta in modo analogo fino a detrazione dell'intero quantitativo. La riduzione o le riduzioni sono registrate nel portale F-Gas.
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