Art. 25 · Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo

Art. 25

Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo

In vigore dal 7 feb 2024
Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2028 sono vietate l'importazione e l'esportazione di idrofluorocarburi e di prodotti e apparecchiature che contengono idrofluorocarburi o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato o vincolata dalle disposizioni del protocollo applicabili a tali gas. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme applicabili all'immissione in libera pratica e all'esportazione di prodotti e apparecchiature importati da ed esportati verso uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica di cui al paragrafo 1, prodotti con idrofluorocarburi ma non contenenti gas inequivocabilmente identificati come idrofluorocarburi, nonché le norme sull'identificazione di tali prodotti e apparecchiature. Nell'adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto delle decisioni adottate dalle parti del protocollo e, per quanto riguarda le norme sull'identificazione di tali prodotti e apparecchiature, dell'eventuale consulenza tecnica periodica fornita alle parti del protocollo. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli scambi di idrofluorocarburi e di prodotti e apparecchiature che contengono idrofluorocarburi o il cui funzionamento dipende da tali gas, o che sono prodotti mediante uno o più di tali gas, con uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, se è stabilito, in una riunione delle parti del protocollo in applicazione dell', paragrafo 8, del protocollo stesso, che lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica si conforma al protocollo e ha presentato la relativa documentazione in conformità all' del protocollo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Fatte salve le decisioni adottate dalle parti del protocollo di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 si applica ai territori non compresi nel protocollo allo stesso modo in cui tali decisioni si applicano agli Stati o alle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui al paragrafo 1. 5.   Qualora le autorità di un territorio non compreso nel protocollo si conformino al protocollo e abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell' del protocollo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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