Art. 23 · Controlli del commercio

Art. 23

Controlli del commercio

In vigore dal 7 feb 2024
Controlli del commercio 1.   Le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato applicano alle importazioni e alle esportazioni i divieti e le altre restrizioni del presente regolamento. 2.   Ai fini dell'immissione in libera pratica, l'impresa in possesso delle quote o delle autorizzazioni a usare quote previste dal presente regolamento e registrata nel portale F-Gas a norma dell' è l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana. Ai fini delle importazioni diverse dall'immissione in libera pratica, l'impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell' è il dichiarante indicato nella dichiarazione in dogana che è titolare dell'autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito, a meno che non vi sia un trasferimento di diritti e obblighi a norma dell'articolo 218 del regolamento (UE) n. 952/2013 per consentire a un'altra persona di essere il dichiarante. In caso di regime di transito, il titolare del regime è l'impresa in possesso delle quote o delle autorizzazioni a usare quote previste dal presente regolamento. Ai fini dell'esportazione, l'impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell' è l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana. 3.   In caso di importazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l'importatore o, se l'indicazione non è disponibile, il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione, l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana fornisce alle autorità doganali le seguenti informazioni, se del caso, nella dichiarazione in dogana: a) numero di registrazione nel portale F-Gas; b) numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI); c) massa netta dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti e nelle apparecchiature e loro parti; d) codice delle merci con il quale le merci sono classificate; e) tonnellate di CO2 equivalente dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature e loro parti. 4.   Le autorità doganali verificano in particolare se, in caso di immissione in libera pratica, l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana disponga delle quote o delle autorizzazioni a usare le quote previste nell'ambito del presente regolamento prima di immettere le merci in libera pratica. Le autorità doganali provvedono a che, in caso di importazione, l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana o, se non disponibile, il dichiarante e, in caso di esportazione, l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana sia registrato nel portale F-Gas a norma dell'. 5.   Se del caso, le autorità doganali comunicano le informazioni relative allo sdoganamento delle merci al portale F-Gas tramite l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. 6.   Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità di cui all', paragrafo 4, comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore ai fini della ricarica. 7.   Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, le prove di cui all', paragrafo 6. 8.   La dichiarazione di conformità e la documentazione di cui all', paragrafo 2, sono messe a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica. 9.   Quando effettuano i controlli basati sull'analisi dei rischi nel contesto del sistema doganale di gestione dei rischi e in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali verificano il rispetto delle norme in materia di importazione ed esportazione stabilite nel presente regolamento. L'analisi dei rischi tiene conto in particolare di tutte le informazioni disponibili sulla probabilità di commercio illecito di gas fluorurati a effetto serra e sui precedenti di conformità dell'impresa. 10.   Sulla base dell'analisi dei rischi, quando effettua i controlli doganali fisici sulle sostanze, sui prodotti e sulle apparecchiature disciplinati dal presente regolamento, l'autorità doganale verifica in particolare quanto segue in merito alle importazioni e alle esportazioni: a) che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza e nella dichiarazione in dogana; b) che il prodotto o l'apparecchiatura presentato o presentata non sia soggetto o soggetta ai divieti di cui all', paragrafi 1 e 3; c) che le merci siano adeguatamente etichettate a norma dell' prima della loro immissione in libera pratica. L'importatore o, se l'indicazione dell'importatore non è disponibile, il dichiarante o l'esportatore, a seconda dei casi, mette la licenza a disposizione delle autorità doganali durante i controlli a norma dell' del regolamento (UE) n. 952/2013. 11.   Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per prevenire i tentativi di importare o esportare le sostanze, i prodotti e le apparecchiature oggetto del presente regolamento per i quali vigeva già il divieto di ingresso e uscita dal territorio. 12.   Le autorità doganali confiscano o sequestrano i contenitori non ricaricabili di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente regolamento, che sono vietati dal presente regolamento per smaltimento mediante distruzione in conformità degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 o informano le autorità competenti al fine di garantire la confisca e il sequestro di tali contenitori per smaltimento mediante distruzione. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali contenitori a norma dell' del regolamento (UE) 2019/1020. In altri casi, non disciplinati dal primo comma, di importazione, successiva fornitura o esportazione illecite effettuate in violazione del presente regolamento, in particolare se i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni di cui al presente regolamento, le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato possono adottare misure alternative. Tali misure possono includere la vendita all'asta a condizione che la successiva immissione sul mercato sia conforme al presente regolamento. È vietata l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, per i quali è stata accertata la non conformità dopo la loro immissione in libera pratica. 13.   Gli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione alle autorità doganali dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e dei prodotti e apparecchiature di cui all' del presente regolamento all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. I controlli sono effettuati dal personale degli uffici doganali o da altre persone autorizzate in conformità delle norme nazionali, che sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite oggetto del presente regolamento e hanno accesso ad apparecchiature adeguate per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi. Soltanto gli uffici doganali designati o autorizzati o altri luoghi di cui al primo comma sono abilitati ad aprire o a terminare un regime di transito dei gas e dei prodotti o apparecchiature oggetto del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:573:oj#art-23