Art. 22 · Importazioni ed esportazioni

Art. 22

Importazioni ed esportazioni

In vigore dal 7 feb 2024
Importazioni ed esportazioni 1.   L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali emessa dalla Commissione a norma dell', paragrafi 4 e 5, tranne in caso di stoccaggio temporaneo. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti e alle apparecchiature che sono effetti personali 2.   I gas fluorurati a effetto serra importati nell'Unione sono considerati gas vergini. 3.   A decorrere dal 12 marzo 2025 è vietata l'esportazione di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse di cui all'allegato IV, che contengono gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento pari o superiore a 1 000 o il cui funzionamento dipende da tali gas. Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV. 4.   In deroga al paragrafo 3, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, in casi di natura eccezionale, su richiesta motivata dell'autorità competente dello Stato membro interessato e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, autorizzare l'esportazione dei prodotti e delle apparecchiature di cui al paragrafo 3, laddove sia dimostrato che, in considerazione del valore economico e della durata residua prevista della merce specifica, il divieto di esportazione imporrebbe un onere sproporzionato all'esportatore. Tali esportazioni sono consentite solo se sono conformi alla legislazione nazionale del paese di destinazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Le imprese stabilite all'interno dell'Unione adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'esportazione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore non violi le restrizioni all'importazione notificate dallo Stato importatore ai sensi del protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:573:oj#art-22