Art. 21
Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate
In vigore dal 7 feb 2024
Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate
1. Il produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento a norma dell', paragrafo 1, può trasferire nel portale F-Gas, in tutto o in parte, la quota assegnatagli sulla base dell', paragrafo 4, a un altro produttore o importatore nell'Unione o a un altro produttore o importatore rappresentato nell'Unione da un rappresentante esclusivo di cui all', paragrafo 1.
Le quote trasferite ai sensi del primo comma non possono essere trasferite una seconda volta.
2. Il produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento a norma dell', paragrafo 1, può autorizzare nel portale F-Gas un'impresa nell'Unione o rappresentata nell'Unione da un rappresentante esclusivo di cui all', paragrafo 5, a usare in tutto o in parte la sua quota ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate di cui all'.
Le rispettive quantità di idrofluorocarburi sono considerate immesse sul mercato dal produttore o dall'importatore che autorizzato al momento dell'autorizzazione.
3. L'impresa che la riceve può delegare l'autorizzazione a usare le quote ricevuta nel portale F-Gas conformemente al paragrafo 2 a un'altra impresa ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate di cui all'. L'autorizzazione delegata non può essere delegata una seconda volta.
4. I trasferimenti di quote, le autorizzazioni a usare quote e le deleghe di autorizzazioni effettuati tramite il portale F-Gas sono validi solo previa accettazione dell'impresa ricevente tramite lo stesso portale F-Gas.
Storico versioni
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