Art. 16 · Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato

Art. 16

Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato

In vigore dal 7 feb 2024
Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato 1.   L'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori come stabilito all'. I produttori e gli importatori che immettono idrofluorocarburi sul mercato non superano la quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato. 2.   Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi: a) importati nell'Unione per distruzione; b) usati come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso come materia prima; c) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di qualsiasi altra persona nell'Unione prima dell'esportazione; d) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore per uso in materiale militare; e) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare il paragrafo 2 ed escludere idrofluorocarburi dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 conformemente alle decisioni delle parti del protocollo. 4.   Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, e alla luce dei dati eventualmente forniti dall'Agenzia europea per i medicinali, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che: a) per le particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza o di rischi per la salute pubblica; e b) non può essere garantita una fornitura sufficiente di idrofluorocarburi senza incorrere in costi sproporzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Le emissioni di idrofluorocarburi durante la produzione sono considerate immesse sul mercato l'anno in cui si verificano. 6.   Il presente articolo e gli , da 20 a 29, e 31 si applicano anche agli idrofluorocarburi contenuti in poliolo premiscelato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:573:oj#art-16