Art. 15 · Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale

Art. 15

Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale

In vigore dal 7 feb 2024
Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale 1.   Ai fini della razionalizzazione industriale in uno Stato membro, i produttori possono trasferire in tutto o in parte i propri diritti di produzione a altra impresa dello stesso Stato membro, purché siano rispettati i livelli di produzione calcolati delle parti del protocollo. I trasferimenti sono approvati dalla Commissione e dalle pertinenti autorità competenti e sono effettuati tramite il portale F-Gas. 2.   Ai fini della razionalizzazione industriale tra Stati membri, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la pertinente produzione del produttore e con l'autorità competente dello Stato membro in cui sono disponibili livelli calcolati di produzione in eccesso ai sensi del protocollo, può autorizzare il produttore, tramite il portale F-Gas, a superare i suoi diritti di produzione di cui all', paragrafo 3, tenendo conto delle condizioni stabilite nel protocollo. 3.   La Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la pertinente produzione del produttore e con l'autorità competente della parte che è paese terzo interessata, può autorizzare il produttore a combinare i diritti di produzione di cui all', paragrafo 2, con i livelli calcolati di produzione autorizzati al produttore del paese terzo in virtù del protocollo e del diritto nazionale di questo secondo produttore ai fini della razionalizzazione industriale con la parte che è paese terzo, a condizione che la produzione combinata dei due produttori calcolati non comporti un superamento dei livelli calcolati di produzione delle due parti del protocollo e che sia rispettato il diritto nazionale applicabile.
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