Art. 12
Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
In vigore dal 7 feb 2024
Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
1. I seguenti prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas sono immessi sul mercato, forniti successivamente o messi a disposizione di qualsiasi altra persona soltanto se etichettati come:
a)
apparecchiature di refrigerazione;
b)
apparecchiature di condizionamento;
c)
pompe di calore;
d)
apparecchiature di protezione antincendio;
e)
commutatori elettrici;
f)
generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, compresi gli inalatori predosati;
g)
tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
h)
solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; oppure
i)
cicli Rankine a fluido organico.
2. prodotti o apparecchiature ammessi alla deroga di cui all', paragrafo 5, nonché i prodotti o le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati all'allegato I, sezione 1 che sono ammessi alla deroga di cui all', paragrafo 4, sono etichettati come tali, specificando la data di scadenza della deroga, e includono un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga.
3. L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni:
a)
l'indicazione che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra o che il suo funzionamento dipende da tali gas;
b)
la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
c)
a decorrere dal 1o gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.
L'etichetta riporta le indicazioni seguenti, se del caso:
a)
un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
b)
un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
Qualora i prodotti o le apparecchiature siano stati riadattati e i gas fluorurati a effetto serra siano stati modificati, tali prodotti o apparecchiature sono rietichettati con le informazioni aggiornate di cui al presente paragrafo.
4. L'etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 è leggibile chiaramente e indelebile ed è posta:
a)
vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; oppure
b)
sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti.
L'etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la merce deve essere immessa sul mercato, messa a disposizione o fornita.
5. Le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II sono immessi sul mercato, resi disponibili o forniti soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un'etichetta in cui è riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L’etichetta deve indicare chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra. Per i pannelli di schiuma e i pannelli laminati le informazioni sono riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli.
6. Se del caso, i contenitori ricaricati di gas fluorurati a effetto serra sono rietichettati con le informazioni aggiornate di cui al paragrafo 3, primo comma.
7. I contenitori dei gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati elencati negli allegati I e II sono etichettati con l'indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata. In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'attrezzatura di rigenerazione nell'Unione.
8. I contenitori dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e immessi sul mercato, resi disponibili o forniti per la distruzione sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere distrutto.
9. I contenitori dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e destinati all'esportazione diretta sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere esportato.
10. I contenitori dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e immessi sul mercato, resi disponibili o forniti per uso in materiale militare sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato a tal fine.
11. I contenitori dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II e immessi sul mercato. resi disponibili o forniti per incisione di materiale semiconduttore o per pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato a tal fine.
12. I contenitori dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e immessi sul mercato, resi disponibili o forniti per uso come materia prima sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato come materia prima.
13. I contenitori dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, e immessi sul mercato, resi disponibili o forniti per produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato a tal fine.
14. Nel caso dei contenitori dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, l'etichetta di cui ai paragrafi da 8 a 12 reca l'indicazione «esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio».
In assenza degli obblighi di etichettatura di cui al primo comma del presente paragrafo e ai paragrafi da 8 a 12, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi delle quote di cui all', paragrafo 1.
15. Nei casi di cui all'allegato IV, punti 2, lettera b), 4, 5, lettera c), 7, lettere b), c) e d), 8, lettere da b) a e), 9, lettere da b) a f), 11, lettera c), 16, 17, lettere a), b) e c), e 19, lettere a) e b), il prodotto o l'apparecchiatura è etichettato con l'indicazione che può essere usato soltanto se richiesto dai requisiti di sicurezza o dalle norme nazionali in materia di sicurezza, a seconda dei casi. Tali requisiti e norme sono specificati sull’etichetta. Nei casi di cui all'allegato IV, punti 19 e 21, il prodotto o l'apparecchiatura è etichettato con un'indicazione per cui può essere usato soltanto se richiesto dall'applicazione medica da specificare sull'etichetta.
16. Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 figurano nei manuali d’uso dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II con GWP pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione usata a fini di pubblicità.
17. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato delle etichette di cui al paragrafo 1 e ai paragrafi da 4 a 15 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
18. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare gli obblighi di etichettatura previsti ai paragrafi da 4 a 15 del presente articolo se opportuno alla luce dell'evoluzione commerciale o tecnologica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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