Art. 9
Scadenza e misure in caso di mancato pagamento
In vigore dal 7 feb 2024
Scadenza e misure in caso di mancato pagamento
1. Entro il 1o gennaio 2025, le date di scadenza per i pagamenti delle tariffe o degli oneri riscossi in conformità del presente regolamento sono specificate nelle disposizioni operative stabilite in conformità dell’ del presente regolamento. Le scadenze delle procedure di valutazione previste dai regolamenti (CE) n. 726/2004 e (UE) 2019/6 e dalla direttiva 2001/83/CE sono tenute in debita considerazione.
2. Se il pagamento di una tariffa o di un onere applicati dall’Agenzia in conformità del presente regolamento è scaduto e fatta salva la capacità dell’Agenzia di avviare un’azione legale per garantire il pagamento ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 726/2004, il direttore esecutivo dell’Agenzia può decidere che quest’ultima non fornirà i servizi o non svolgerà le procedure cui la tariffa o l’onere in questione si riferisce oppure che l’Agenzia sospenderà tutti i servizi e le procedure in corso o futuri fino al versamento della tariffa o dell’onere in questione, compresi i relativi interessi di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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