Art. 5
Pagamento della remunerazione alle autorità competenti degli Stati membri per la fornitura di servizi all’Agenzia
In vigore dal 7 feb 2024
Pagamento della remunerazione alle autorità competenti degli Stati membri per la fornitura di servizi all’Agenzia
1. L’Agenzia versa alle autorità competenti degli Stati membri la remunerazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), conformemente agli importi della remunerazione previsti dal presente regolamento.
2. Qualora si applichino riduzioni o deroghe a tariffe od oneri, la remunerazione corrispondente dovuta alle autorità competenti degli Stati membri in conformità del presente regolamento non è ridotta, salvo disposizioni contrarie di cui al presente regolamento.
3. La remunerazione alle autorità competenti degli Stati membri è corrisposta in conformità del contratto scritto di cui all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004. La remunerazione è corrisposta in euro. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento di tale remunerazione sono a carico dell’Agenzia. Norme dettagliate in merito al pagamento della remunerazione alle autorità competenti degli Stati membri sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, conformemente all’ del presente regolamento.
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