Art. 14 · Modifica del regolamento (UE) 2017/745

Art. 14

Modifica del regolamento (UE) 2017/745

In vigore dal 7 feb 2024
Modifica del regolamento (UE) 2017/745 All’articolo 106 del regolamento (UE) 2017/745, il paragrafo 14 è sostituito dal seguente: «14.   Le tariffe stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 13 del presente articolo sono fissate in maniera trasparente e sulla base dei costi per i servizi forniti. Le tariffe dovute sono ridotte nel caso di una procedura di consultazione della valutazione clinica, avviata ai sensi dell’allegato IX, punto 5.1, lettera c), riguardante un fabbricante che è una micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Le tariffe relative alle consulenze fornite dai gruppi di esperti sono dovute all’EMA a norma dell’articolo 30, lettera f), del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Le tariffe relative alle consulenze fornite dai laboratori specializzati sono dovute alla Commissione.
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